CAPITOLO I Principi e
finalità
Art.1 - E’ costituita
l’Unione Sindacale Territoriale di Como con sede in Como. Essa fa parte
dell’Unione Sindacale Regionale della Lombardia e, tramite questa, della
Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) della quale segue i
principi ed attua gli scopi esposti negli artt. 2 e 3 dello Statuto
Confederale.
Art.2 - Fanno parte
dell’Unione Territoriale i Sindacati Territoriali (St) i cui organismi
nazionali aderiscono alla CISL.
Art.3 - La Unione Sindacale
Territoriale esplica sul piano di propria competenza, le funzioni che
l’art.3 dello Statuto Confederale assegna alla Confederazione. In
particolare:
- esercita la rappresentanza degli interessi
generali dei lavoratori nel territorio di competenza e la funzione di
stimolo, collegamento, coordinamento e assistenza nei confronti degli
organismi di categoria che ne fanno parte, ai fini del migliore
assolvimento dei loro compiti;
- promuove la costituzione e lo
sviluppo in ogni ambiente di lavoro degli organismi di categoria,
d’intesa con le competenti Federazioni alla lettera ed allo spirito dei
commi 1 e 2 del successivo Art. 5;
- esercita la rappresentanza diretta
delle categorie solo in quanto da esse delegata, oppure autonomamente,
(previa informazione alla competente Federazione Nazionale) nei casi di
inesistenza o di palese carenza degli organi interessati, dinanzi ai
pubblici poteri, alle varie istituzioni, alle controparti, alle altre
organizzazioni sindacali di lavoratori, per interessi particolari di
categoria e per questioni di interesse generale;
- propone alle Federazioni Nazionali
l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari a carico di
organismi o dirigenti di categoria nell’ipotesi di gravi inadempienze;
- esplica il necessario controllo
sulla efficienza e sulla vitalità democratica degli organi categoriali,
alle riunioni dei quali ha facoltà di partecipare con i propri
dirigenti;
- attua particolari iniziative in
campo organizzativo e formativo e di proselitismo per lo sviluppo del
consenso alla CISL e per la formazione, specialmente dei giovani;
- realizza per i propri iscritti e i
loro familiari un sistema integrato e polivalente di servizi (vertenze
legali, servizi previdenziali, fiscali, assicurativi ecc.).
Art.4 – Per la migliore
esplicazione delle sue funzioni, l’Unione Sindacale Territoriale può
articolarsi in Zone a seconda delle esigenze. La competenza a decidere
su detta articolazione è del Consiglio Generale. Il Comitato Esecutivo
provvede a fissare i compiti e le funzioni delle Zone. Le Zone non hanno
funzione precongressuale nei riguardi del Congresso dell’Unione Sindacale
Territoriale.
Art.5 – I Sindacati
Territoriali di Categoria esercitano la loro autonomia funzionale nel
quadro del presente Statuto e delle direttive delle rispettive Federazioni
nazionali. Per le azioni intercategoriali o di solidarietà, deve essere
obbligatoriamente sentito il parere della Segreteria dell’Unione la quale
può sottoporre le decisioni prese dagli organi direttivi delle Federazioni
di Categoria interessate, all’esame del Consiglio Generale, da convocarsi,
se del caso, in sessione straordinaria. Per le azioni sindacali che
riguardano settori pubblici, servizi essenziali, servizi previdenziali e
assistenziali e che debbano culminare in scioperi deve essere richiesto il
preventivo parere della Segreteria dell’Unione la quale potrà sottoporre
la questione all’esame degli organismi statutari.
Art.6 - Le singole
Federazioni Territoriali di Categoria devono far conoscere alla Segreteria
dell’Unione i cambiamenti sopravvenuti nei loro organi direttivi ai vari
livelli. Devono periodicamente, nel corso di ciascun anno, far
conoscere i loro effettivi e l’ammontare dei contributi raccolti e
presentare annualmente i loro bilanci consuntivi e preventivi e stato
patrimoniale, nel caso di amministrazione autonoma. La Segreteria
dell’Unione ha facoltà di verifica. I Sindacati Territoriali promuovono
e curano l’attuazione degli indirizzi nazionali ai vari livelli
dell’organizzazione e realizzano i necessari interventi verso eventuali
politiche e comportamenti difformi, violazioni statuarie inadempienze
organizzative. |